La legge 1 Dicembre 2018 ha introdotto sostanziali modifiche in merito al sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; tra le modifiche, si segnala che il permesso di soggiorno conseguente alla richiesta di protezione internazionale costituisce documento di riconoscimento ma non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica.
Tale modifica tuttavia non riguarda il diritto all’iscrizione al SSR(Servizio Sanitario Regionale) dei richiedenti protezione internazionale.
Infatti ai fini dell’iscrizione, in assenza di residenza, si fa riferimento alla dichiarazione di effettiva dimora che è il domicilio dichiarati dalla persona al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Pertanto, i richiedenti protezione internazionale, compresi coloro che hanno fatto ricorso contro il diniego del riconoscimento dello stato di rifugiato, pur in assenza di residenza anagrafica, ma in possesso di codice fiscale numerico o alfa numerico e di documentazione che attesti lo stato di richiedente (cedolino, modulo C3, attestato nominativo, permesso di soggiorno o eventuale ricorso cartaceo) devono essere iscritti al SSR, per tutta la durata del permesso di soggiorno, rinnovabile e senza interruzione dell’assistenza, fino alla definizione della loro pratica (l’iscrizione non decade in fase di rinnovo del permesso di soggiorno)
Come sopra premesso, la L. 132/18 ha introdotto nuove tipologie di permesso di soggiorno, di seguito specificate, per le quali è espressamente garantita l’iscrizione obbligatoria al SSR e parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani:
– Per cure mediche;
– Per casi speciali;
– Per protezione speciale.
Per ulteriori informazioni, potete consultare la seguente circolare: