Recentemente sono state emanate due ordinanze di contenuto analogo che hanno attirato l’attenzione della cronaca.
La prima è stata emessa dal Prefetto di Bologna, il 23 maggio 2018, vietando per sei mesi lo “stazionamento” in alcune zone della città stabilite ai soggetti “che ne impediscano l’accessibilità e la fruizione con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di tali aree” considerando “responsabile di tali comportamenti chiunque sia stato denunciato dalle forze di polizia per il compimento di attività illegali nell’area in questione in materia di stupefacenti ai sensi degli artt. 73, 74 DPR 309/’90”. Inoltre è considerato parimenti responsabile chiunque sia identificato in compagnia di uno dei soggetti destinatari delle denunce.
La seconda ordinanza è stata emessa dal Prefetto di Firenze, il 9 aprile 2019, vietando anche qui lo stazionamento in talune aree cittadine per un periodo di tre mesi.
L’obbiettivo di entrambe le ordinanze è quello di allontanare i predetti soggetti, e, in caso di violazione delle medesime, è quello di minacciare l’applicazione di sanzioni di tipo penale.
Sfugge però la logica: può essere allontanato il denunciato per percosse, ma non per violenza sessuale, stalking, tentato omicidio od omicidio volontario; può essere allontanata la denunciata per spaccio o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ma non la denunciata per associazione di tipo mafioso.
Le due ordinanze si basano sull’art. 2 del TULPS dell’anno 1931: “il prefetto in caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.” In questo modo i poteri dei sindaci, previsti dagli artt. 50 e 54 TUEL, vengono scavalcati e per altri versi anche quello del Questore di disporre il divieto di accesso a determinati luoghi. La figura del prefetto viene sfruttata affinché i provvedimenti vengano presi in maniera più rapida, piuttosto che farli prendere da altri in un futuro. Si assiste al prevalere di organismi monocratici a discapito di quelli democratici.
Per ulteriori approfondimenti potete fare riferimento all’articolo originale dell’ASGI ( Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) di seguito: