Il portale Info Cooperazione ci offre un interessante spunto di riflessione sulla gestione, da parte dell’attuale Governo, del tema della Cooperazione allo Sviluppo e dei Rimpatri Assistiti.
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Recentemente sono state emanate due ordinanze di contenuto analogo che hanno attirato l’attenzione della cronaca.
La prima è stata emessa dal Prefetto di Bologna, il 23 maggio 2018, vietando per sei mesi lo “stazionamento” in alcune zone della città stabilite ai soggetti “che ne impediscano l’accessibilità e la fruizione con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di tali aree” considerando “responsabile di tali comportamenti chiunque sia stato denunciato dalle forze di polizia per il compimento di attività illegali nell’area in questione in materia di stupefacenti ai sensi degli artt. 73, 74 DPR 309/’90”. Inoltre è considerato parimenti responsabile chiunque sia identificato in compagnia di uno dei soggetti destinatari delle denunce.
La seconda ordinanza è stata emessa dal Prefetto di Firenze, il 9 aprile 2019, vietando anche qui lo stazionamento in talune aree cittadine per un periodo di tre mesi.
L’obbiettivo di entrambe le ordinanze è quello di allontanare i predetti soggetti, e, in caso di violazione delle medesime, è quello di minacciare l’applicazione di sanzioni di tipo penale.
Sfugge però la logica: può essere allontanato il denunciato per percosse, ma non per violenza sessuale, stalking, tentato omicidio od omicidio volontario; può essere allontanata la denunciata per spaccio o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ma non la denunciata per associazione di tipo mafioso.
Le due ordinanze si basano sull’art. 2 del TULPS dell’anno 1931: “il prefetto in caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.” In questo modo i poteri dei sindaci, previsti dagli artt. 50 e 54 TUEL, vengono scavalcati e per altri versi anche quello del Questore di disporre il divieto di accesso a determinati luoghi. La figura del prefetto viene sfruttata affinché i provvedimenti vengano presi in maniera più rapida, piuttosto che farli prendere da altri in un futuro. Si assiste al prevalere di organismi monocratici a discapito di quelli democratici.
Per ulteriori approfondimenti potete fare riferimento all’articolo originale dell’ASGI ( Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) di seguito:
La legge 1 Dicembre 2018 ha introdotto sostanziali modifiche in merito al sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; tra le modifiche, si segnala che il permesso di soggiorno conseguente alla richiesta di protezione internazionale costituisce documento di riconoscimento ma non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica.
Tale modifica tuttavia non riguarda il diritto all’iscrizione al SSR(Servizio Sanitario Regionale) dei richiedenti protezione internazionale.
Infatti ai fini dell’iscrizione, in assenza di residenza, si fa riferimento alla dichiarazione di effettiva dimora che è il domicilio dichiarati dalla persona al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Pertanto, i richiedenti protezione internazionale, compresi coloro che hanno fatto ricorso contro il diniego del riconoscimento dello stato di rifugiato, pur in assenza di residenza anagrafica, ma in possesso di codice fiscale numerico o alfa numerico e di documentazione che attesti lo stato di richiedente (cedolino, modulo C3, attestato nominativo, permesso di soggiorno o eventuale ricorso cartaceo) devono essere iscritti al SSR, per tutta la durata del permesso di soggiorno, rinnovabile e senza interruzione dell’assistenza, fino alla definizione della loro pratica (l’iscrizione non decade in fase di rinnovo del permesso di soggiorno)
Come sopra premesso, la L. 132/18 ha introdotto nuove tipologie di permesso di soggiorno, di seguito specificate, per le quali è espressamente garantita l’iscrizione obbligatoria al SSR e parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani:
– Per cure mediche;
– Per casi speciali;
– Per protezione speciale.
Per ulteriori informazioni, potete consultare la seguente circolare:
Pochi giorni fa è stato pubblicato un articolo sul sito dell’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) riguardate la questione dell’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo.
Per ulteriori informazioni, fate riferimento all’articolo dell’ASGI:
Lo scorso 19 aprile l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha diramato una nota ai Direttori Generali e ai responsabili delle diverse aree delle banche associate attraverso cui chiarisce che l’esibizione del permesso di soggiorno per richiesta asilo è di per sé sufficiente all’apertura di un conto corrente di base.
Per approfondire la questione fare riferimento all’articolo pubblicato dall’ASGI ( Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione):