Al via dal 1° giugno le procedure per l’emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo previste dall’articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. È possibile presentare le istanze fino al 15 luglio.
Il decreto interministeriale 27 maggio 2020 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n.137 del 29 maggio 2020) disciplina le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.
È stato adottato in attuazione dell’articolo 103 del d.l. n.34/2020, che ha previsto la possibilità:
- per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;
- per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.
Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.
Non è previsto un click day: le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio.
I settori interessati
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del Ministero dell’Interno al seguente link:
https://www.interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-e-rilascio-permessi-soggiorno-temporaneo